In breve:
La Direttiva IDD si applica a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi, inclusi intermediari, imprese di assicurazione e operatori accessori, quando svolgono attività di vendita o consulenza.
Cos’è la Direttiva IDD
La Direttiva IDD (Insurance Distribution Directive) è una normativa europea che disciplina la distribuzione dei prodotti assicurativi.
Stabilisce regole comuni per chi vende, propone o consiglia polizze.
L’obiettivo è tutelare i clienti e uniformare i comportamenti nei Paesi UE.
A quali soggetti si applica la Direttiva IDD
La Direttiva IDD si applica a tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione assicurativa.
Sono inclusi operatori professionali e soggetti accessori.
Il criterio non è il titolo, ma l’attività svolta.
Conta se il soggetto partecipa alla vendita o alla consulenza.
Rientrano nell’ambito di applicazione:
- Intermediari assicurativi e riassicurativi
- Imprese di assicurazione che vendono direttamente
- Intermediari a titolo accessorio
- Banche e istituti finanziari che collocano polizze
Come funziona l’applicazione della direttiva
La direttiva si applica quando un soggetto:
- Presenta o propone un prodotto assicurativo
- Fornisce consulenza su una polizza
- Conclude un contratto assicurativo
- Gestisce rinnovi o modifiche contrattuali
Non dipende dal canale di vendita.
Vale per vendita fisica, online e telefonica.
Perché è importante
La Direttiva IDD garantisce:
- Maggiore trasparenza verso i clienti
- Regole uniformi in tutta l’Unione Europea
- Tutela contro pratiche scorrette
- Informazioni chiare sui costi e sui rischi
Serve a ridurre asimmetrie informative.
Rafforza la fiducia nel mercato assicurativo.
Vantaggi e limiti dell’ambito di applicazione
Vantaggi
- Copertura estesa di tutti i canali distributivi
- Inclusione degli operatori accessori
- Standard minimi di professionalità
Limiti
- Esclusione di attività puramente amministrative
- Non si applica a chi fornisce solo informazioni generiche
- Alcune eccezioni per attività occasionali
Esempi concreti
Sono soggetti alla IDD:
- Un agente che vende una polizza auto
- Una banca che colloca un prodotto vita
- Un concessionario che propone un’assicurazione accessoria
Non sono soggetti alla IDD:
- Chi fornisce solo dati informativi generici
- Chi non partecipa alla vendita o alla consulenza
- Attività interne senza contatto con il cliente
Errori comuni
- Pensare che si applichi solo agli intermediari iscritti
- Escludere banche e operatori finanziari
- Confondere informazione con consulenza
- Ignorare gli obblighi formativi previsti
Domande frequenti
Si applica anche alle imprese di assicurazione?
Sì, quando vendono direttamente al cliente.
Si applica alla vendita online?
Sì, vale per tutti i canali di distribuzione.
Gli intermediari accessori sono inclusi?
Sì, se vendono polizze come attività secondaria.
Conta la forma giuridica del soggetto?
No, conta l’attività svolta nella distribuzione.
