Che cos’è la vendita con incanto e come funziona?
La vendita con incanto non è una procedura di un rito magico, ma è un istituto previsto dal codice di procedura civile nella fase dell’esecuzione. Stiamo parlando ovviamente di aste giudiziarie, cioè un’attività processuale che si svolge presso i tribunali.
In seguito ad un’esecuzione forzata o un fallimento, il giudice competente dispone la vendita di uno o più beni. I beni possono essere sia mobili (un quadro, ad esempio) che immobili (un appartamento ad esempio). Questi beni erano di proprietà di colui che è fallito o di colui ai danni del quale è stata disposta l’esecuzione forzata.
Ovviamente l’obiettivo è di arrivare a una certa somma liquida atta a soddisfare uno o più creditori intervenuti nel processo, che non erano riusciti in altra maniera ad avere soddisfazione. L’asta giudiziaria può avvenire con differenti modalità: la vendita con incanto, la vendita senza incanto, la vendita a trattativa privata. Per quel che riguarda la vendita con o senza incanto, questa viene adottata per i beni immobili. Per quel che riguarda i beni mobili, il giudice può anche decidere di utilizzare lo strumento della vendita a trattativa privata.
Purtroppo, specialmente negli ultimi anni, a fronte della devastante crisi economica che ha colpito anche il nostro Paese, e in maniera anche maggiore rispetto ad altri, le procedure che hanno portato alla vendita giudiziaria di questi beni sono state tantissime. Ma spesso, anche tramite queste procedure, le persone che legittimamente vantano dei crediti, non riescono a essere completamente soddisfatte, e a volte proprio per niente.
Nella vendita senza incanto, l’offerta è immediatamente impegnativa per chi la presenta; questo vuol dire che non può essere revocata e obbliga all’acquisto se chi l’ha fatta è l’unico offerente. Le cose sono diverse per la vendita con incanto perché, anche se l’offerente non ha partecipato alla gara, può fare un’offerta entro dieci giorni dall’aggiudicazione. L’offerta però deve essere superiore di almeno un quinto a quella del prezzo raggiunto in gara; inoltre si deve versare una cauzione doppia rispetto a quella stabilita nella gara di origine.
Nel caso in cui le offerte siano inferiori a quanto previsto dalla legge o non siano garantite da cauzione, sono inefficaci, e vale l’aggiudicazione della prima gara. L’art 576 del codice di procedura civile così regolamenta la vendita con incanto:
Vendita con incanto come funziona
Il giudice dell’esecuzione, quando ordina l’incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell’incanto determinato a norma dell’art. 568;
3) il giorno e l’ora dell’incanto;
4) il termine che deve decorrere fra il compimento delle forme di pubblicità e l’incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell’articolo 490 ultimo comma;
5) l’ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d’asta e il termine entro il quale deve essere presentata dagli offerenti;
6) la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a 60 giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito. L’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.
L’udienza si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche. Per quanto riguarda l’efficacia delle offerte, queste devono naturalmente superare la base d’asta oppure l’offerta precedente. E’ ovvio che se l’offerta successiva è superiore a quella precedente, questa viene meno. Dopo che sono trascorsi tre minuti da quando è stata fatta l’ultima offerta senza che siano state fatte nuove offerte, l’offerente si aggiudica il bene al prezzo dichiarato.
Per quel che riguarda altri particolari della vendita con incanto e come funziona, se le modalità di effettuazione ci sembrano ostiche o ardue da capire, è bene rivolgersi a un avvocato per farsi spiegare meglio nel dettaglio ogni segreto della procedura.