
La successione in caso di decesso di entrambi i genitori è regolata dal Codice Civile italiano, in particolare dalle norme sulla successione legittima (artt. 565-586 c.c.) e sulla successione testamentaria (artt. 587-712 c.c.).
- Successione legittima (art. 565 c.c. e seguenti):
- Se i genitori non hanno lasciato testamento, l’eredità si devolve secondo l’ordine dei successibili previsto dalla legge.
- Gli eredi più prossimi sono i figli (art. 566 c.c.), che ereditano in parti uguali.
- In mancanza di figli, l’eredità può spettare agli ascendenti (nonni), ai fratelli e alle sorelle, e così via secondo il grado di parentela.
- Successione testamentaria (art. 587 c.c. e seguenti):
- Se i genitori hanno predisposto un testamento, l’eredità sarà distribuita secondo le loro volontà, nel rispetto delle quote di legittima riservate ai legittimari (artt. 536-564 c.c.). I legittimari comprendono i figli, il coniuge e, in alcuni casi, gli ascendenti.
- Divisione tra figli minori o incapaci:
- Se i figli eredi sono minorenni o incapaci, è necessario un tutore legale. Gli atti di amministrazione straordinaria sull’eredità devono essere autorizzati dal giudice tutelare (art. 320 c.c. e art. 372 c.c.).
- Accettazione dell’eredità:
- I figli possono accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.) per proteggersi dall’obbligo di pagare eventuali debiti superiori al valore dell’eredità.
Ecco alcuni esempi pratici per chiarire come funziona la successione in caso di decesso di entrambi i genitori:
1. Caso di successione legittima:
I genitori, marito e moglie, muoiono senza lasciare testamento. La famiglia è composta da:
- 3 figli: Anna, Marco e Lucia.
In base all’art. 566 del Codice Civile, i figli ereditano in parti uguali. Quindi:
- L’intero patrimonio dei genitori viene diviso in 3 parti uguali.
- Anna, Marco e Lucia riceveranno ciascuno 1/3 dell’eredità.
Se uno dei figli è minorenne, sarà nominato un tutore e gli atti di amministrazione straordinaria sull’eredità (ad esempio, la vendita di un immobile) necessiteranno di autorizzazione del giudice tutelare.
2. Caso di successione testamentaria:
I genitori lasciano un testamento nel quale dispongono quanto segue:
- 50% del patrimonio a Marco;
- 25% a Lucia;
- 25% ad un’associazione benefica.
Questa disposizione deve rispettare le quote di legittima:
- Poiché i figli sono legittimari (art. 536 c.c.), hanno diritto a 2/3 del patrimonio complessivo.
- La quota disponibile (quella che i genitori possono liberamente disporre) è di 1/3 del patrimonio.
Se il testamento non rispetta queste quote, i figli possono agire con un’azione di riduzione (art. 554 c.c.) per ripristinare i loro diritti.
3. Caso con debiti ereditari:
I genitori lasciano in eredità:
- Un immobile del valore di 300.000 €.
- Debiti per un totale di 100.000 €.
I figli possono:
- Accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.), rispondendo dei debiti solo nei limiti del valore dell’eredità.
- Rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.) se i debiti superano il patrimonio.
Se i figli scelgono il beneficio d’inventario, potranno vendere l’immobile e usare parte del ricavato per saldare i debiti, trattenendo la differenza.
4. Caso senza eredi diretti (figli o nipoti):
Se i genitori non hanno figli né testamento, l’eredità passa agli ascendenti (ad esempio, ai nonni, come previsto dall’art. 569 c.c.) e ai collaterali (fratelli e sorelle dei defunti).
Ad esempio:
- Un genitore lascia 2 fratelli e una madre ancora in vita.
- La madre eredita 2/3, mentre i fratelli si dividono il restante 1/3 in parti uguali.