
I diritti dei figli nella successione di entrambi i genitori deceduti sono garantiti dal Codice Civile italiano e dipendono dal tipo di successione: legittima o testamentaria. Ecco una sintesi dei diritti principali:
1. Successione legittima (artt. 565-586 c.c.)
- I figli sono eredi legittimi e, in assenza di testamento, ereditano in parti uguali l’intero patrimonio dei genitori (art. 566 c.c.).
- Se uno dei figli è deceduto prima dei genitori, la sua quota spetta ai suoi discendenti (principio di rappresentazione, art. 467 c.c.).
2. Successione testamentaria (artt. 587 e seguenti c.c.)
- I figli hanno diritto a una quota di legittima anche in presenza di un testamento che li escluda o li limiti (art. 536 c.c.).
- La legittima dei figli è pari a:
- 1/2 del patrimonio complessivo se il genitore lascia un solo figlio.
- 2/3 del patrimonio complessivo se ci sono due o più figli.
- La restante parte del patrimonio (quota disponibile) può essere liberamente attribuita ad altri soggetti.
Se il testamento viola i diritti dei figli sulla legittima, questi possono presentare un’azione di riduzione (art. 554 c.c.) per recuperare la quota spettante.
3. Figli minorenni o incapaci di agire
- Se i figli sono minorenni, viene nominato un tutore legale per rappresentarli nella gestione dell’eredità (art. 320 c.c. e art. 371 c.c.).
- I figli possono accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.), per evitare che eventuali debiti superino il valore del patrimonio.
4. Caso con altri legittimari (es. ascendenti o coniuge)
- Se i figli concorrono con altri legittimari (ad esempio, un nonno o una nonna), la quota di legittima per i figli resta comunque prioritaria.
- Esempio: se i genitori lasciano un figlio e un ascendente (nonno), il figlio ha diritto a 2/3 dell’eredità, mentre il nonno riceve 1/3 (art. 569 c.c.).
5. Rinuncia all’eredità
- I figli possono rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.) se non vogliono assumere i beni o i debiti ereditari. In questo caso, la successione passa ad altri parenti secondo la legge.
Ecco alcuni esempi pratici per illustrare i diritti dei figli nella successione di entrambi i genitori deceduti:
1. Successione legittima (assenza di testamento):
I genitori muoiono lasciando un patrimonio di 300.000 € e tre figli: Giulia, Paolo e Luca.
- Secondo l’art. 566 c.c., il patrimonio viene diviso in parti uguali tra i figli.
- Giulia, Paolo e Luca ricevono ciascuno 100.000 €.
Se uno dei figli, ad esempio Luca, è minorenne, sarà necessario nominare un tutore per gestire la sua quota. Ogni atto di amministrazione straordinaria, come la vendita di un immobile, richiederà l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.).
2. Successione testamentaria (presenza di testamento):
I genitori lasciano un testamento che dispone:
- 50% del patrimonio a un’associazione benefica.
- Il restante 50% a uno dei tre figli, Paolo.
Il patrimonio totale è di 300.000 €. Poiché i figli sono legittimari, hanno diritto a una quota minima riservata dalla legge:
- Quota di legittima: 2/3 del patrimonio totale (200.000 €) va diviso tra i tre figli.
- Quota disponibile: 1/3 del patrimonio (100.000 €) può essere attribuito all’associazione.
Distribuzione:
- Giulia, Paolo e Luca hanno diritto ciascuno a 66.666 € (quota di legittima).
- L’associazione può ricevere 100.000 €, rispettando la quota disponibile.
Se il testamento viola queste regole, i figli possono agire con un’azione di riduzione (art. 554 c.c.) per recuperare la legittima.
3. Caso di accettazione con beneficio d’inventario:
I genitori muoiono lasciando:
- Un immobile del valore di 200.000 €.
- Debiti per un totale di 150.000 €.
- Due figli: Alessio e Federica.
I figli possono:
- Accettare l’eredità con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.), rispondendo dei debiti solo nei limiti del valore dell’eredità.
- Vendendo l’immobile per 200.000 €, pagano i debiti di 150.000 € e si dividono i 50.000 € rimanenti.
- Rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.), lasciando i creditori senza possibilità di rivalersi sul loro patrimonio personale.
4. Caso senza eredi diretti (figli):
I genitori muoiono senza lasciare figli o testamento. Restano in vita:
- Un padre (nonno dei defunti).
- Due fratelli dei genitori (zii).
Distribuzione secondo l’art. 569 c.c.:
- Il padre riceve 2/3 del patrimonio.
- I due fratelli si dividono il restante 1/3 in parti uguali.